Legge Costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1 - Istituzione di una Commissione parlamentare per le riforme costituzionali.
4. Il progetto o i progetti di legge costituzionale sono adottati da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre
Legge Costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1 - Istituzione di una Commissione parlamentare per le riforme costituzionali.
1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico, in parti eguali, del bilancio interno della Camera dei deputati e del Senato
Legge Costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1 - Istituzione di una Commissione parlamentare per le riforme costituzionali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea
Legge Costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1 - Istituzione di una Commissione parlamentare per le riforme costituzionali.
5. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica assegnano alla Commissione i disegni e le proposte di legge costituzionale
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e del regolamento della Camera dei deputati, in quanto applicabili. La Commissione può adottare, a maggioranza assoluta dei componenti, ulteriori
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rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica su designazione dei Gruppi parlamentari, rispettando
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Presidente della Commissione ripartisce, se necessario, il tempo disponibile secondo le norme del regolamento della Camera dei deputati relative